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Associazione |
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| della Svizzera |
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| italiana |
Statuti |
| per la ricerca |
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| biomedica |
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1. Denominazione,
Sede, Scopo
Art.1 Sotto la
denominazione Associazione della Svizzera Italiana per la Ricerca
Biomedica (ASIRB) è costituita un'associazione retta dal presente
statuto e dall'articolo 60 del codice civile svizzero, avente la propria sede
nel luogo di domicilio del/della segretario/a.
Art. 2 L'associazione ha
per scopo la promozione di una ricerca scientifica biomedica e la tutela dei
valori professionali e sociali dei/delle suoi/e membri/e attivi/e. Essa si
prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
1. Promuovere la ricerca scientifica biomedica e la ricerca di fondi per
attuarla;
2. Promuovere il riconoscimento a livello
istituzionale del/delle suoi/sue membri/e attivi/e attraverso lo Statuto
del/della ricercatore/trice sostenendo nel contempo gli sforzi che mirano al
progresso materiale ed intellettuale dei/delle ricercatori/trici;
3. Sostenere il/la ricercatore/trice nell'ambito
delle sue scoperte scientifiche;
4. Provvedere alla cura di tutti i beni che le
sono affidati e gestire i mandati professionali con la diligenza dettata dalle
circostanze;
5. Promuovere una formazione scientifica continua, programmare ed intensificare
il coordinamento dell'attività di ricerca tra i vari gruppi ed enti operanti
nella Svizzera italiana;
6. Fornire gli strumenti consultivi ed informativi
che aiutino a meglio comprendere l'attività di ricerca svolta dai/dalle suoi/sue
membri/e.
Art. 3 L'ASIRB è apartitica
e aconfessionale.
2. Diritti e doveri dei/delle
membri/e
Art. 4
Art. 4.1 Tutti/e coloro che
operano quali ricercatori/trici biomedici/che o sono interessati/e all'attività
nella Svizzera italiana possono essere accettati/e quali membri/e attivi/e
dell'ASIRB. L'accettazione di nuovi membri/e attivi/e è decisa dalI'Assemblea
generale
Art.4.2 Tutti coloro che
desiderassero sostenere moralmente e finanziariamente l'ASIRB possono aderire
quali soci sostenitori/trici o membri collettivi (società e/o gruppi di
interesse) all'associazione.
Art. 4.3 I/Le membri/e
attivi/e hanno l'obbligo del pagamento della quota sociale. I/Le membri/e
sostenitori/trici e i membri collettivi sono liberi/e nella scelta del sostegno
economico e finanziario annuale.
Art. 4.4 ll mancato
pagamento della quota annua da parte del/della membro/a attivo/a comporta
automaticamente la sospensione del diritto di voto nelle Assemblee.
Art. 4.5 La qualifica di
membro/a attivo/a cessa con le dimissioni che devono essere formulate per
iscritto entro la fine dell'anno civile.
Art. 5
Art. 5.1 L'esclusione di
un/a membro/a attivo/a può essere decretata dalla Assemblea generale. Possono
essere motivi interni di esclusione le seguenti circostanze:
a) in caso di mancata osservanza degli obblighi contratti verso l'ASIRB;
b) per danno morale o materiale arrecato
all'ASIRB.
Art. 5.2 L'esclusione è
pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo o di un/a
membro/a attivo/a, a maggioranza dei due terzi dei/delle votanti.
Art. 5.3 Ai/Alle membri/e,
la cui esclusione è stata richiesta, deve essere accordata, prima di decidere in
merito, la facoltà di potersi giustificare verbalmente o per iscritto.
3. Organizzazione e
amministrazione
Art. 6 Gli organi
dell'ASIRB sono:
1) Assemblea generale (AG)
2) Consiglio direttivo (CD)
3) Revisore
1) Assemblea generale (AG)
Art. 7 L'Assemblea è
l'organo supremo dell'associazione a cui spettano le seguenti competenze:
a) promuovere la collaborazione nell'ambito della ricerca scientifica
biomedica svolta nella Svizzera italiana;
b) esaminare il rapporto di gestione e
finanziario;
c) fissare le quote sociali dovute all'ASIRB;
d) designare il CD;
e) nominare un/a revisore;
f) approvare i contratti relativi ad eventuali
pubblicazioni o alI'edizione di un giornale scientifico;
g) revisare gli statuti;
h) accettare e espellere membri/e attivi/e;
i) sciogliere l'associazione e distribuire il
patrimonio.
Per le decisioni riguardanti l'art. 7 lett. g,
h, i occorre la maggioranza dei 2/3 dei voti degli/delle aventi diritto di voto
presenti.
Art. 8 L'Assemblea
ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 marzo.
Essa è valida se sono presenti almeno 1/3
dei/delle membri/e.
La convocazione deve avvenire mediante invito a
domicilio almeno 20 giorni prima della riunione.
La convocazione viene effettuata dal CD il quale
allegherà alla stessa l'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata,
osservando le stesse formalità:
a) su richiesta del CD;
b) su richiesta di almeno 1/5 dei/delle membri/e
attivi/e dell'ASIRB, che hanno versato la quota sociale. La richiesta deve
contenere le motivazioni della convocazione. Il CD dovrà dar seguito entro 3
settimane fissando l'ordine del giorno.
Le Assemblee possono validamente deliberare se
saranno presenti almeno 1/3 dei/delle membri/e dell'associazione.
In caso di mancanza del numero legale sarà
convocata più tardi, osservando i termini del presente satuto, una seconda
Assemblea e la stessa è abilitata a deliberare con qualsiasi numero di presenti.
Art. 8.1 ll metodo di
votazione è per alzata di mano.
Su richiesta di un/a associato/a il metodo di
votazione potrà svolgersi per appello nominale o a scrutinio segreto.
2) Consiglio direttivo (CD)
Art. 9
Art. 9.1 ll CD è eletto
dall'Assemblea e si compone di 7 membri/e.
Il CD si compone di:
- Un/a Presidente
- Un/a Vice-presidente
- Un/a Segretario/a - Cassiere/a
- Quattro membri/e
Art. 9.2 Il/La Presidente
del CD è eletto/a dall'Assemblea, mentre le rispettive cariche saranno decise in
seno al CD.
Art. 9.3 ll CD è eletto per
un periodo di tre anni ed i/le suoi/e membri/e sono rieleggibili.
Art. 9.4 ll CD delibera
validamente solo alla presenza della maggioranza dei/delle suoi/e membri/e.
Art. 9.5 Le decisioni sono
prese a semplice maggioranza, ed in caso di parità decide il voto del/della
presidente o, in sua assenza, quello del/della vice-presidente.
Art.10 Le mansioni del CD
sono in particolare:
a) dirigere gli affari correnti, amministrare il patrimonio dell'ASIRB e
rappresentarla verso terzi;
b) eseguire le decisioni dell'Assemblea;
c) promuovere ed elaborare manifestazioni
scientifiche e culturali (quali congressi scientifici, workshop, dibattiti,
ecc.);
d) promuovere la ricerca di fondi attraverso
azioni socio-culturali, campagne propagandistiche;
e) preparare e convocare l'Assemblea generale
annuale e straordinarie;
f) presentare alle Assemblee i rapporti, i
preventivi ed i consuntivi dell'attività dell'ASIRB;
g) prendere ogni altra decisione nell'interesse
dell'ASIRB che non sia deferita ad altri organi della stessa;
h) intrattenere stretti rapporti con altri enti
della Svizzera italiana in cui viene svolta un'attività di ricerca biomedica di
base, vedi istituti pubblici, privati ed industrie farmaceutiche;
i) ampliare i contatti e le collaborazioni già
esistenti e favorirne dei nuovi con i centri di ricerca biomedica situati al di
fuori dei confini giurisdizionali della Svizzera italiana.
Art. 10.1 ll CD ha inoltre
la facoltà di istituire commissioni permanenti o temporanee che dovesse ritenere
necessarie per un miglior adempimento dei propri compiti.
Art.11 ll CD impegna
l'ASIRB verso terzi mediante la firma collettiva a due del/della presidente e
del/della segretario/a - cassiere/a.
3) Revisore
Art. 12.1 Il/La revisore è
nominato/a dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti, resta in carica tre
anni ed è rieleggibile.
Art. 12.2 Il/la revisore ha
l'obbligo di controllare la contabilità e di farne relativo rapporto
all'Assemblea.
4. Finanze
Art.13 ll finanziamento
dell'ASIRB avviene mediante:
a) tassa sociale annua che sarà fissata dall'Assemblea generale su proposta
del CD;
b) ricavi da manifestazioni socio-culturali o
dall'attività scientifica;
c) contributi volontari e donazioni.
Art. 14 Bilancio e conti di
esercizio saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno.
5. Modifica dello statuto
Art. 15
Art. 15.1 Lo statuto può
essere modificato con l'approvazione dei 2/3 degli/delle aventi diritto di voto
presenti all'AG.
In tal caso l'AG potrà validamente deliberare solo
se saranno presenti almeno i 2/3 degli/delle aventi diritto di voto.
Art. 15.2 In ogni caso,
anche se proveniente dal CD, il testo delle modifiche proposte deve essere
comunicato ai/alle membri/e dell'ASIRB unitamente all'ordine del giorno. La
convocazione con l'ordine del giorno ed il testo scritto delle proposte di
modifiche e delle eventuali controproposte del CD avverrà nei termini stabiliti
dalle relative disposizioni previste dal presente statuto.
6. Scioglimento
Art. 16
Art. 16.1 L'ASIRB potrà
essere sciolta su proposta del CD o da almeno il 50% dei/delle suoi/e membri/e
attivi/e.
Art. 16.2 L'Assemblea potrà
validamente deliberare se sono presenti almeno 2/3 dei/delle membri/e attivi/e e
la decisione sarà valida se adottata con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti
presenti ed espressi.
Art. 16.3 In caso di
scioglimento il patrimonio sarà destinato ad un'associazione avente scopi
analoghi a quelli dell'ASIRB.
7. Entrata in vigore
Il presente statuto, approvato dall'Assemblea
costitutiva generale del 23 aprile 1994, entra in vigore con effetto immediato.
Il Presidente
ll Segretario
Dr. Ario Conti, Ph. D.
Dr. Gianni Soldati, Ph. D.
Locarno, 23 aprile 1994
Prima revisione degli statuti , 1. dicembre 1996
Il Presidente
Il Segretario
Dr.Ario Conti, Ph.D.
Dr.Gianni Soldati, Ph.D.
Seconda revisione degli statuti, 26 marzo 2001
Il Presidente
Il Segretario
Dr. Gianni Soldati, Ph.D.
Dr.
Tiziano Balmelli, Ph.D.